La Suprema Corte austriaca ha rinviato alla Corte di Giustizia l’interpretazione dell’art. 8, comma 3, della Direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) – secondo cui “Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi” – per verificare se anche il mero fornitore di connettività (mere conduit) debba essere considerato “intermediario” e possa essere conseguentemente assoggettato ad un provvedimento inibitorio in relazione a siti internet che contengono materiali protetti dai diritti di esclusiva di terzi, quale il diritto d’autore.
L’Avvocato generale Cruz Villalón ha dato risposta affermativa precisando però che il giudice nazionale non potrebbe (perché incompatibile col necessario bilanciamento tra interessi contrapposti) emettere un ordine “totalmente generale e senza prescrizioni concrete”, prescrizioni che però (se specifiche) sarebbero da considerare valide ed idonee anche nel caso in cui dovessero comportare a carico dell’ISP “impieghi di mezzi non trascurabili”.