Il 16 marzo 2016 l’Avvocato Generale dell’Unione Europea, Maciej Szpunar, ha depositato il proprio parere inerente una controversia avente ad oggetto la possibilità di considerare responsabile un professionista che, nell’ambito della propria attività commerciale, mettendo a disposizione dei suoi clienti, gratuitamente e senza restrizioni, una rete Wi-Fi, non ha impedito il compiersi di violazioni dei diritti autorali di terzi attraverso l’uso della detta rete Wi-Fi.

Nel caso di specie, il Tribunale di Monaco di Baviera, su domanda di Sony Music Entertainment, aveva ritenuto responsabile il gestore di un negozio di elettronica (sig. Tobias McFadden) per il download di un brano musicale scaricato da un soggetto terzo mediante la rete Wi-Fi da lui fornita.

A seguito dell’impugnazione della detta sentenza, la Corte UE è stata chiamata a stabilire se: (I) il fornitore di una rete Wi-Fi ad accesso gratuito possa essere considerato un provider di accesso alla rete ai sensi dell’art. 12 Direttiva 2000/31/CE; (II) se lo stesso fornitore possa essere condannato al pagamento di danni da lesione di diritti di terzi conseguenti all’omesso controllo generalizzato dei dati trasmessi attraverso la rete Wi-Fi in questione (direct liability) e/o se possa essere destinatario di un ordine che gli vieti di consentire il ripetersi di specifiche violazioni prevedendo anche una penale in caso di inottemperanza (indirect liability); (III) quale contenuto debba avere il detto ordine.

Quanto al primo tema, l’Avvocato Generale ha anzitutto chiarito che non osta alla qualifica di intermediario come “mere conduit” la fornitura gratuita di una rete Wi-FI non professionale: tanto in quanto il concetto di “remunerazione” connesso al fornitore di “servizi della società dell’informazione” va inteso in senso ampio e ricorre anche in fattispecie in cui la fornitura del servizio Wi-Fi è accessoria rispetto al business principale dell’operatore commerciale (punto 41).

Sul punto, è stato chiarito che la nozione di “fornitore di accesso” alla rete (provider) deve comprendere ogni attività, resa in un contesto commerciale, che consente al pubblico di accedere ad una connessione Internet: milita in questo senso l’ampia giurisprudenza della Corte UE formatasi sulla nozione di “intermediario” di cui all’art. 8 della Direttiva 2001/29 (punto 54).

Quanto al secondo tema, l’Avvocato Generale ha chiarito che: (i) il fornitore di accesso alla rete può godere delle limitazioni di responsabilità previste dalla Direttiva 2000/31 solo se ricorrono le specifiche condizioni ivi previste dall’articolo 12 (i.e. il provider non dia origine alla trasmissione/non selezioni il destinatario della trasmissione/non selezioni o modifichi le informazioni trasmesse); (ii) se ricorrono le dette condizioni, il provider non può essere considerato direttamente responsabile (direct liability), e condannato al risarcimento di danni subiti da terzi, a causa di violazioni commesse utilizzando i suoi servizi (punto 76); (iii) il medesimo provider può invece essere considerato responsabile delle violazioni di terzi (indirect liability) solo in presenza di un ordine specifico dell’autorità, in caso di sua inosservanza (punto 79); ordine che ben può essere accompagnato dalla previsione di una sanzione (punto 92).

Quanto infine al perimetro dell’ordine in questione, viene confermata la validità di quanto già espresso dalla Corte UE in riferimento alla causa UPC Telekabel Wien (C‑314/12, già commentata qui). In particolare tele ordine (injunction) deve prevedere misure preventive che siano effettive, proporzionate e dissuasive (come previsto dall’articolo 3 della Direttiva 2004/48); finalizzate alla prevenzione di specifiche violazioni (specific infringement); non consistano in un obbligo generale di sorveglianza (vietato dall’articolo 15 della Direttiva 2000/31); realizzino un equo bilanciamento dei diritti fondamentali configgenti (in particolare quelli protetti dagli articoli 11 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali).

Avv. Alessandro La Rosa

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