Il vento sta cambiando per i fornitori di connettività: i giudici di Italia, Germania e Spagna individuano in tali operatori i soggetti più idonei ad impedire le violazioni dei diritti d’autore nel web. A distanza di poco più di un anno dalla sentenza della Corte di Giustizia sul noto caso Telekabel (sentenza del 27 marzo 2014, causa C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film), già possono segnalarsi una serie di provvedimenti dei Tribunali degli Stati membri in perfetta coerenza con la decisione del giudice europeo.

Con decisione del 18 novembre 2015, infatti, il Tribunale di Milano è tornato sui profili di responsabilità degli Internet Service Providers, imponendo al fornitore di connettività un ampio obbligo di attivarsi per impedire il ripetersi delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di alcune società del Gruppo Mediaset.

L’ordinanza è giunta con l’intento di dare piena attuazione ad un precedente provvedimento dell’autorità giudiziale penale del 29 giugno 2013 (peraltro confermato con ordine del 30 luglio 2015) con cui era stato ordinato il blocco dei DNS del sito “rojadirecta.me” e dei relativi alias (presenti e futuri), portali noti ai pirati delle dirette sportive. Il Tribunale di Milano ha dunque ordinato al fornitore di connettività l’inibizione del nome di dominio “Rojadirecta” attraverso l’adozione delle “più opportune misure tecniche”, nonché, l’immediata rimozione, all’esito della segnalazione del titolare dei diritti, di tutti gli altri siti con nome “Rojadirecta”, indipendentemente dalla declinazione della registrazione, con una penale di 30.000 euro per ogni giorno di ritardata ottemperanza. Spingendosi ben oltre il perimetro degli attuali provvedimenti di Agcom che, allo stato, inibisce ai fornitori di connettività l’accesso ai soli nomi di dominio esistenti.

Della scorsa settimana è la notizia di due sentenze, non ancora pubblicate, del Bundesgerichtshof, la Suprema Corte tedesca, in cui per la prima volta in Germania i giudici hanno ritenuto praticabile il coinvolgimento dei fornitori di connettività, arrivando persino ad ipotizzare nei loro confronti un obbligo di blocco dei siti pirata, ogni qualvolta, i titolari dei diritti abbiano dimostrato di non esser riusciti ad identificare gli operatori o gli hosting provider responsabili delle violazioni. Dalla Spagna, invece, a far vacillare quell’alea di immunità che da tempo sembrava schermare i fornitori di connessione, è un provvedimento del Tribunale di primo grado di A Coruña del 27 novembre scorso che ha adottato un ordine inibitorio nei confronti dei fornitori di connettività in tutto analogo a quello reso dal Tribunale di Milano pochi giorni prima.

Sul punto va ricordato il decisivo chiarimento della Corte di Giustizia, nel citato caso Telekabel, ove, nell’interpretazione della direttiva 2001/29/CE, è stato esplicitamente affermato che il fornitore di connettività che consenta ai suoi abbonati l’accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo, “deve essere considerato intermediario, laddove i suoi servizi vengano utilizzati per violare un diritto d’autore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva, che prevede la facoltà per i titolari dei diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di tali intermediari”. Ragioni, queste, sulla base delle quali la Corte ha riconosciuto la piena legittimità di un provvedimento inibitorio che imponga ai fornitori di connettività l’accesso ad un sito Internet, indicando che tale divieto avrebbe dovuto essere attuato in particolare mediante il blocco del nome del dominio attuale e di ogni altro indirizzo futuro di cui tale società potesse venire a conoscenza. Ragioni, queste, che trovano la loro attualità nelle recenti decisioni dei tribunali nazionali degli Stati membri.

Se, dunque, per i giudici l’ipotesi di ingiunzione dovrà comunque trovare la propria legittimazione nel bilanciamento tra la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi da una parte, e la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (quali i fornitori di accesso ad Internet) e la libertà d’informazione degli utenti di Internet, dall’altra, il conflitto tra diritti fondamentali risulta calmierato dalla lettura data dalla Corte di Giustizia. Il diritto alla libertà d’impresa del fornitore di accesso ad Internet, infatti, è ritenuto non pregiudicato da detta ingiunzione laddove il suo destinatario sia libero di scegliere le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito. Al contempo gli sarà consentito di sottrarsi alla propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure “ragionevoli”. E’ in questo quadro, dunque, che ben si inseriscono le scelte dei giudici nazionali nel disporre il sequestro (e l’inibitoria) del sito “rojadirecta” e dei suoi alias.

Avv. Maria Letizia Bixio

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