La Corte UE, con la recentissima sentenza C-314/12, ha indicato il perimetro dell’ordine inibitorio di cui possono essere destinatari gli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi.

La Corte quindi contribuisce a chiarire come vada inteso il divieto dell’obbligo generale di sorveglianza imposto ai detti operatori dall’art. 15 della Direttiva sul commercio elettronico.

Questo l’antefatto: la Constantin Film Verleih, società titolare dei diritti dei film «Vic il Vichingo» e «Pandorum» e la Wega Filmproduktionsgesellschaft, società titolare dei diritti del film «Il nastro bianco», verificavano che le loro opere, senza il loro consenso, potevano essere viste in streaming o addirittura scaricati attraverso il sito Internet «kino.to».

Su richiesta di tali società, i giudici austriaci vietavano al fornitore di connessione (“mere conduit”) Telekabel Wien, di consentire l’accesso a tale sito mediante il blocco del nome del dominio e dell’indirizzo IP del detto sito, “nonché (il blocco) di ogni altro indirizzo futuro di cui tale società possa venire a conoscenza”.

Su tali presupposti, la Corte di giustizia ha cristallizzato una serie di importantissimi principi.

1. L’uso non autorizzato su Internet di un’opera viola i diritti esclusivi autorali e connessi.

I titolari del diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico un’opera dell’ingegno hanno il diritto di “autorizzare o vietare qualunque atto di messa a disposizione del pubblico” del materiale protetto; conseguentemente anche la messa a disposizione del pubblico su un sito Internet di materiale protetto, senza il consenso del titolare dei diritti, “viola il diritto d’autore e i diritti connessi” (punti 25 e 31).

2. La nozione di “intermediario” (possibile destinatario di un provvedimento inibitorio).

Il termine intermediario, utilizzato dall’art. 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE, si riferisce “a qualsiasi soggetto che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti”. In molti casi siffatti intermediari sono “i più idonei a porre fine a tali violazioni” (punti 27 e 30). Destinatario di un ordine inibitorio volto ad impedire la violazione dei diritti d’autore può quindi essere sia un fornitore di mera connettività (come nel caso oggetto della sentenza) che un fornitore di servizi di “caching” o di “hosting”.

3. Obiettivi della Direttiva.

Come emerge dal considerando n. 9 della citata Direttiva, e come anche già accertato con le sentenze Scarlet Extended C-70/10 e SABAM C-360/10, obiettivo della norma comunitaria è quello di garantire “un alto livello di protezione dei diritti d’autore e connessi”; a tal fine gli Stati membri devono prevedere l’adozione di misure che abbiano la funzione “non solo di far cessare le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi, ma altresì di prevenirle” (punti 35 e 37). Non è quindi necessario neppure che il titolare dimostri che i materiali protetti accessibili senza autorizzazione sul sito Internet del terzo siano effettivamente consultati dagli utenti.

4. Il principio di proporzionalità tra diritti fondamentali in contrasto fra loro.

Nel caso di conflitto tra diritti fondamentali, quali (i) i diritti d’autore e connessi (art. 17, paragrafo 2, della Carta), (ii)       la libertà di impresa (art. 16 della Carta) e (iii) la libertà di informazione (art. 11 della Carta), occorre garantire il “giusto equilibrio” tra tali diritti (punto 46).

L’adozione di un ordine inibitorio diretto ad un intermediario è lecito, pur incidendo sulla sua libertà di impresa: tale diritto infatti non è da garantire in modo assoluto dovendosi solo fare in modo che non venga “pregiudicata la sostanza stessa del diritto alla libertà di impresa” (punto 51); circostanza che non ricorre anche nel caso in cui tali misure possano “rappresentare un costo notevole” per l’operatore (punto 50).

5. Il contenuto dell’ordine inibitorio.

E’ ammissibile un’ingiunzione del giudice che non specifichi quali misure il fornitore d’accesso deve adottare, lasciando al suo destinatario “l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito” (punto 52).

In questo caso l’intermediario andrà esente da responsabilità dimostrando di avere adottato “tutte le misure ragionevoli” (punto 53).

L’ordine dovrà essere eseguito anche se la sua esecuzione “non conduca alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale” e anche nell’ipotesi in cui “non esista alcuna tecnica che consenta di porre completamente fine alle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, o che non sia praticamente realizzabile” (punti 59 e 60).

Tali misure (il cui onere di individuazione rimane in capo all’intermediario) “devono essere sufficientemente efficaci per garantire la tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire esse devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali” (punto 62).

Tali misure, infine, “non possono essere considerate incompatibili con l’esigenza di trovare un giusto bilanciamento tra tutti i diritti fondamentali applicabili” (punto 63).

Alessandro La Rosa

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