La Banca, appellandosi al segreto bancario, in caso di violazione del diritto di proprietà intellettuale può in modo incondizionato rifiutarsi di fornire dati personali riguardanti il titolare di un conto corrente?

Questo il quesito per il quale la Corte di Giustizia europea – partendo dall’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE[1] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – è stata interpellata.

La domanda pregiudiziale è nata nell’ambito di un contenzioso che vedeva contrapposti da una parte la Coty Germany, produttrice e distributrice di profumi e licenziataria esclusiva del marchio comunitario Davidoff Hot Water, e dall’altra l’istituto di credito Stadtsparkasse.

Di seguito i fatti: nel gennaio 2011 la Coty Germany ha acquistato, mediante una piattaforma di aste su internet, un flacone di profumo recante il marchio Davidoff Hot Water procedendo a versare il prezzo del prodotto sul conto bancario della Stadtsparkasse indicatole dal venditore.

Subito dopo aver constatato di aver acquistato un prodotto contraffatto, la Coty Germany ha chiesto alla piattaforma di aste di fornirle il nome reale del titolare dell’account che aveva venduto il profumo, in quanto la vendita era stata effettuata utilizzando uno pseudonimo. La persona indicata ha ammesso di essere titolare dell’account negando però di essere il venditore del prodotto in questione, rifiutandosi di fornire ulteriori dichiarazioni.

La Coty Germany si è così rivolta alla Stadtsparkasse affinché questa le fornisse nome e indirizzo del titolare del conto bancario sul quale aveva versato il prezzo per l’acquisto della merce contraffatta.

La Stadtsparkasse, appellandosi all’art. 19, comma sesto, della Legge sulla tutela dei marchi tedesca (Markengesetz)[2] ha opposto il segreto bancario così rifiutandosi di trasmetterle tali informazioni.

La Coty Germany ha ottenuto dal Tribunale di primo grado di Magdeburg, un’ingiunzione di fornire i dati richiesti nei confronti della Stadtsparkasse. Tuttavia la Corte d’appello di Naumburg – presso la quale l’istituto di credito ha proposto impugnazione – ha invalidato la sentenza pronunciata in primo grado ritenendo che la richiesta di comunicazione delle informazioni interessate fosse priva di fondamento.

Di talché la Coty Germany ha proposto ricorso dinnanzi alla Corte federale di Cassazione, ribadendo le proprie conclusioni. Quest’ultima ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione di cui sopra alla Corte di Giustizia europea.

Nella sentenza pubblicata lo scorso 16 luglio 2015 (causa C‑580/13), i Giudici della Corte di Giustizia europea hanno affermato che la domanda pronuncia pregiudiziale alla quale sono stati chiamati a rispondere, solleva la questione della necessaria conciliazione tra le esigenze connesse alla tutela di diversi diritti fondamentali: da una parte, la tutela del diritto di proprietà intellettuale e, dall’altra, la tutela dei dati personali.

In particolare hanno ribadito il principio per cui, il compito degli Stati membri in sede di trasposizone delle direttive, è quello di garantire l’esatto contemperamento tra diritti fondamentali all’interno dei loro ordinamenti.

Secondo la Corte, la tutela dei dati personali sancita dalla direttiva in esame, incontra il limite del diritto di proprietà intellettuale con la naturale conseguenza che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, considerata singolarmente, è idonea a comportare una violazione grave del diritto fondamentale dell’esercizio effettivo del di proprietà intellettuale, e che essa non rispetta, pertanto, l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali.

Pertanto, alla luce di quanto detto, la Corte di Giustizia ha definitivamente statuito che “l’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad una Banca di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto[3]”.

Giulia Aghemio

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[1] Articolo 8: “Diritto d’informazione  1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà  intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità  giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà  intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività  di violazione di un diritto; oppure d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

  1. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.
  2. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che: a) accordano al titolare diritti d’informazione più ampi; b) disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo; c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione; d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà  intellettuale; oppure e) disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali”.

[2] Legge 25 ottobre 1994, come modificata dalla legge del 19 ottobre 2013.

[3] Conclusioni della Sentenza pubblicata il 16.7.2015, causa C580/13.

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