Gli operatori telefonici sempre più coinvolti nell’attività di contrasto alla pirateria digitale: anche quella che sfrutta i sistemi peer2peer.

Film, musica, programmi televisivi, giochi multimediali, opere letterarie sono solo alcuni dei bersagli dei pirati del web. I produttori di opere di questa natura sono moltissimi e, tutti, sono necessariamente coinvolti nell’attività di contrasto al fenomeno della pirateria on-line. Le cui strade sono molteplici ma non per questo idonee a scoraggiare i titolari dei diritti dal chiedere l’intervento delle autorità giudiziarie, nazionali e sovranazionali, affinché garantiscano una tutela effettiva ai propri prodotti.

L’ultima, in ordine temporale, è una fondazione olandese che tutela gli interessi di alcuni dei più importanti player della musica e dell’audiovisivo (la Stichting Brein); il bersaglio è il noto portale di peer2peer denominato “The Pirate Bay”.

L’elemento di novità è rappresentato dal fatto che i titolari dei diritti hanno mutato strategia difensiva e –anziché agire nei confronti dei gestori di portali che sfruttano la tecnologia peer2peer- pretendono (giudizialmente) la collaborazione di coloro che, realmente, possono contribuire ad arginare il fenomeno contraffattivo: gli operatori telefonici.

I quali si oppongono a che venga imposto loro un ordine di blocco di piattaforme come The Pirate Bay; le ragioni sono, ovviamente, di natura commerciale ma tali operatori si difendono sostenendo invece di non essere nelle condizioni di potere apprestare “efficaci” strumenti di tutela.

La Corte Suprema olandese, recentemente, ha quindi deciso di interpellare la Corte di Giustizia Europea (Causa C-610/15) al fine di verificare anzitutto se l’uso della tecnologia peer2peer consente di potere affermare che i gestori di tali portali realizzano una “comunicazione al pubblico” delle parti di opere oggetto dello scambio di dati che interviene fra gli utenti: problema che si pone perché, tecnicamente, tali portali non ospitano sui loro server il materiale (illecito) utilizzato ma forniscono un complesso sistema di indicizzazione e catalogazione delle informazioni che, di fatto, ne consente lo scambio.

I giudici europei dovranno anche stabilire se, pur prescindendo dalla soluzione data alla questione su citata, i gestori di tali portali, come anche gli operatori telefonici, possano essere qualificati, comunque, come “intermediari” i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare diritti autorali altrui e come tali passibili di provvedimenti inibitori.

Ove la soluzione a quest’ultimo quesito fosse positiva, i titolari dei diritti avranno maggiori certezze nell’identificare gli interlocutori che meglio potranno contrastare il fenomeno della pirateria digitale (che, con soprattutto con riferimento alla musica, utilizza proprio le piattaforme di peer2peer).

Avv. Alessandro La Rosa

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