Il processo di adozione dell’Online Despute Resolution (ODR) Europea, ovvero la risoluzione alternativa delle controversie on-line, diventa realtà.

La Commissione Europea con il comunicato dell’8.1.2016, ha annunciato che dal 15 febbraio 2016 imprese, consumatori e professionisti potranno presentare un reclamo con un semplice click e accedere alla piattaforma web per la risoluzione alternativa delle controversie on-line nazionali e transfrontaliere.

L’implementazione e l’adozione della piattaforma ODR da parte della Commissione Europea è il risultato del Regolamento UE N. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che ha come obiettivo quello di “contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare della sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR europea («piattaforma ODR») che agevoli la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e professionisti.

Tale novità comporterà per i siti di e-commerce l’obbligo di indicare nel proprio portale il link alla procedura implementata dalla Commissione Europea.

Ma come funzionerà la piattaforma europea dell’ODR?

La stessa Commissione con il Regolamento di esecuzione Ue 1051/2015 , entrato in vigore lo scorso 22 luglio, ha indicato le specifiche tecniche ed il funzionamento dell’ODR disciplinando  sia le caratteristiche del modulo di reclamo elettronico, sia le modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma ODR.

In particolare, iI modulo di reclamo elettronico da inviare alla piattaforma ODR dovrà essere accessibile ai consumatori e ai professionisti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Il ricorrente potrà salvare sulla piattaforma una bozza del modulo di reclamo elettronico, che deve risultare accessibile e modificabile prima della trasmissione. Se il modulo non risulta debitamente compilato né trasmesso entro sei mesi dalla sua creazione, lo stesso sarà automaticamente cancellato dalla piattaforma.

Al ricevimento del modulo elettronico di reclamo debitamente compilato, la piattaforma ODR trasmette un messaggio elettronico standard all’indirizzo elettronico della parte convenuta indicato dalla parte ricorrente nel modulo di reclamo elettronico, informandola del reclamo presentato nei suoi confronti e rendendo accessibili alla stessa le informazioni della controversia.

Qualora nel modulo di reclamo elettronico non venga indicato alcun organismo di Alternative Despute Resolution (ADR) competente, la piattaforma ODR propone alla parte convenuta un elenco indicativo di ADR per facilitare l’individuazione di quello competente, in base alla posizione geografica e all’oggetto del reclamo. In ogni caso, le parti possono accedere in qualsiasi momento all’elenco di tutti gli organismi ADR registrati nella piattaforma ODR. L’organismo ADR inserito nell’elenco ha la facoltà di accettare o meno la gestione della controversia, dandone tempestiva comunicazione alla piattaforma.

Alla chiusura della controversia,l’organismo ADR trasmette senza indugio la data di chiusura della procedura nonché il suo esito.

Si segnala che una controversia presentata tramite la piattaforma ODR può non essere trattata qualora:

  1. la parte convenuta dichiara di non voler avvalersi di un organismo ADR;
  2. le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR che tratti il loro caso entro trenta giorni di calendario dalla trasmissione del modulo di reclamo elettronico;
  3. l’organismo ADR concordato dalle parti rifiuta di trattare la controversia.

Dunque, l’attivazione della piattaforma di ODR da parte della Commissione, che solo un mese fa aveva proposto l’aggiornamento delle regole per i contratti digitali al fine di semplificare e favorire l’accesso ai contenuti digitali e gli acquisti online in tutta Europa, mira a rafforzare la fiducia dei consumatori nell’e-commerce: un altro tassello importante per raggiungere l’ambizioso obiettivo del mercato unico digitale.

Avv. Vincenzo Colarocco

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