L’Europa non si arrende nella battaglia per la parificazione fiscale dell’iva tra e-book e libri cartacei.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 19 ottobre, infatti, sono state pubblicate due particolari questioni pregiudiziali di validità, relative alla causa C-390/15, sottoposte dal Tribunale polacco all’attenzione della Corte di Giustizia, con l’intento di ottenere una pronuncia di invalidità di alcuni passaggi della direttiva Iva.

In particolare la Polonia chiede al Giudice europeo Se il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE, sia invalido per il fatto che nel processo legislativo è stato violato un essenziale requisito procedurale di consultazione del Parlamento europeo, e Se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla citata direttiva, sia invalido perché viola il principio di neutralità fiscale nella parte in cui esclude l’applicazione delle aliquote ridotte ai libri pubblicati in forma digitale e ad altre pubblicazioni elettroniche.

Sorvolando sulla prima questione di carattere meramente procedurale, di grande interesse e attualità risulta il tema della seconda, che, superando le criticità interpretative dell’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA, secondo cui le aliquote IVA ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III, -già più volte sottoposto all’attenzione della Corte- mira direttamente all’invalidazione di tale precetto.

Con la sentenza dello scorso 5 marzo 2015, infatti, la Corte aveva già ampiamente chiarito, in risposta ai quesiti di Francia e Lussemburgo (sentenze C -479/13 e C-502/13), in che termini la fornitura di libri elettronici, non potendo rientrare nell’ambito di applicazione del suddetto allegato, non ammettesse qualsivoglia beneficio di un’aliquota IVA ridotta. Siffatta interpretazione sarebbe stata confermata dall’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, che esclude, per l’appunto, l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi forniti per via elettronica.

In sostanza mentre l’articolo 96 della direttiva IVA prevede che l’aliquota IVA normale, si applichi alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, l’articolo 98, paragrafo 1, in deroga, riconosce agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote IVA ridotte, specificando poi, che le aliquote IVA ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA.

Il Giudice europeo, nel ritenere che la fornitura di libri elettronici costituisce un «servizio fornito per via elettronica», ai sensi del citato articolo 98, ha dunque concluso confermando che il punto 6 dell’allegato III della direttiva IVA non possa essere interpretato come comprendente nel suo ambito di applicazione la fornitura di libri elettronici senza violare l’intenzione del legislatore dell’Unione di escludere tali servizi dal beneficio di un’aliquota IVA ridotta.

Sulla base di tali premesse è chiaro come gli effetti della pregiudiziale di validità introdotta dalla Polonia assumano grande rilevanza, tanto rispetto alla suddetta interpretazione della Corte dello scorso 5 marzo , quanto, e ancor più, per Paesi come l’Italia su cui grava una procedura di infrazione per una normativa interna ritenuta in contrasto con la direttiva Iva.

In Italia, infatti, la legge 23 dicembre 2014 n.190 art. 1 comma 667 (Legge di stabilità 2015) ha previsto chiaramente che il regime fiscale per i libri cartacei sia esteso a quelli digitali, con un’equiparazione, almeno sotto questo profilo, dei due formati nei quali è contenuta l’opera.

Si legge infatti al comma 667 “Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.

L’ISBN –International Standard Book Number-, numero che identifica a livello internazionale in modo univoco un titolo o una edizione, viene attribuito a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libri. L’ISBN deve essere assegnato a ciascuna edizione elettronica (e-book) e a ciascun formato di e-book (ad esempio .lit, .pdf, .html, .pdb) che sia pubblicato o reso disponibile separatamente. Ciò significa che, se un titolo viene pubblicato in due o più formati e-book, ciascuno di questi formati dovrà avere un ISBN diverso. Nelle pubblicazioni elettroniche l’ISBN deve comparire nella visualizzazione del titolo o nella prima schermata equivalente (per esempio la prima schermata visualizzata al momento in cui si accede al contenuto e/o la schermata che contiene le informazioni sul copyright).

In tutta evidenza la regolamentazione nazionale, non lascia dubbi sulla parificazione in senso pratico e tecnico tra libro e e-book, con la conseguente valorizzazione dell’opera dell’ingegno in quanto tale (corpus mysticum), che risaputamene prescinde dal proprio supporto (corpus meccanicum).

Secondo la legge 633/41, i diritti di sfruttamento economico sono esercitabili dall’autore ogni qualvolta l’opera venga, ad esempio, riprodotta, o comunicata al pubblico, con qualsiasi mezzo e modalità; pertanto, appare discriminante accordare all’e-book un differente trattamento fiscale, laddove per l’utilizzatore trattasi della medesima fruizione dell’opera esperibile tramite il libro cartaceo.

Appare riduttivo ricondurre la nozione di “libro” al suo formato o al modo in cui i lettori vi accedano, laddove l’opera dell’ingegno ad esso sottesa prescinde dal supporto ed è fruibile in più forme e modi.

Sebbene tale impostazione dell’ordinamento italiano risulti in contrasto con la ricostruzione sin’ora svolta dalla Corte di giustizia, va ricordato che la specifica considerazione della parità di trattamento nei regimi fiscali di libri cartacei ed e-book era già stata fatta oggetto di attenzione politica nella Comunicazione della Commissione sul futuro dell’IVA, del dicembre 2011 avente l’intento di realizzare un’effettiva neutralità del prelievo fiscale relativo alla commercializzazione di e-book o libri cartacei.

Le istanze di Francia e Lussemburgo nelle passate questioni pregiudiziali, e quest’ultima sollevata dalla Polonia, esprimono l’opportunità di una modifica, o di un ripensamento interpretativo, della legislazione europea in materia, al fine di favorire l’adeguamento al progresso tecnologico e la rimozione di un serio ostacolo allo sviluppo del mercato e-book; approccio che, per altro, sarebbe perfettamente in linea con i programmi di lavoro della Commissione rivolti a superare le barriere del digitale (digital divide).

Nell’attesa della pronuncia sulla pregiudiziale di validità, l’auspicio è che la Corte di giustizia tenga conto del principio generale della neutralità fiscale per fondare un’interpretazione evolutiva del regime IVA degli e-book, che superi la perdurante diversità di sensibilità in materia di standard costituzionali nell’ambito degli ordinamenti tributari nazionale e dell’Unione europea.

Solo la garanzia di standard di tutela della parità di trattamento adeguati alla difesa dei diritti dei contribuenti, infatti, assicurerebbe la non discriminazione degli e-book rispetto alle scelte operate dai propri consumatori. Infatti, se è vero che per il principio della neutralità fiscale, l’attività di prelievo non deve influenzare le decisioni e i comportamenti dei contribuenti, è altrettanto evidente che un aliquota fiscale ridotta per i soli libri cartacei disincentiverebbe l’acquisto delle opere letterarie in formato digitale condizionando la scelta del fruitore/contribuente.

Avv. Maria Letizia Bixio

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