L’art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale -che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell’ammontare dei diritti ipotetici- di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo.
Pubblicato il 17 Marzo 2016