L’art. 15, della direttiva 2000/31 vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un fornitore di accesso a internet (“FAI”) di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete. Ben possono essere imposte però misure mirate al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.
