Una messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata mediante uno specifico mezzo tecnico, che è diverso da quello della comunicazione originale: essa va considerata una “comunicazione” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Di conseguenza, una siffatta ritrasmissione è soggetta all’autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste ultime sono comunicate al pubblico.
