Secondo una giurisprudenza costante della Corte si evince che per qualificarsi “comunicazione al pubblico”, un’opera protetta deve essere comunicata secondo modalità tecnico-specifiche, differenti da quelle fin ora utilizzate, o comunque ad un pubblico nuovo, vale a dire un pubblico che non è stato già preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore quando hanno autorizzato la comunicazione iniziale dell’opera al pubblico. La fornitura su un sito di un collegamento cliccabile verso un’opera protetta, pubblicata e liberamente accessibile su un altro sito, ha l’effetto di mettere a disposizione degli utilizzatori del primo sito l’opera medesima e costituisce, quindi, una comunicazione al pubblico.

C-348/13 del 21.10.2014

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