L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprende servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore è remunerato non dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono su un sito Internet. I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale.

C-291/13 dell’11.9.2014

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