L’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che non pregiudica la tutela del dritto d’autore degli Stati membri, riconosciuta all’art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, in combinato disposto con il paragrafo 16 della stessa, di concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni a condizione che siffatta tutela non incida negativamente su quella del diritto d’autore.
