L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE dev’essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della prima disposizione quando è fornita dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore.
Pubblicato il 15 Settembre 2016