Per chi opera nel mondo del posizionamento web e del marketing, il contratto di SEO (Search Engine Optimization) non rappresenta una novità. Si tratta, infatti, di contratti informatici sempre più diffusi che hanno lo scopo di ottenere la migliore indicizzazione dei contenuti web sui motori di ricerca.

Molte aziende hanno intuito quanto, nell’era digitale, una consulenza mirata ad ottimizzare il posizionamento del proprio sito web, nonché a gestire la presenza sui social network, sia non solo innovativa, ma addirittura necessaria.

Le parti di tale contratto saranno, pertanto, da un lato i professionisti e le imprese che intendono incrementare la loro presenza nel mondo del web; dall’altra i cd. consulenti di SEO che forniscono siffatte tipologie di servizi. Inoltre, non vanno dimenticati gli ulteriori soggetti che, seppur indirettamente, prendono parte a tale rapporto: i gestori dei motori di ricerca (Search Engine, primo fra tutti il colosso Google), i quali non garantiscono in alcun modo un operato neutrale in relazione agli algoritmi del motore di ricerca.

Dal punto di vista giuridico, la redazione di questi contratti rimane ancora oggi un terreno insidioso per i professionisti, non essendovi vere e proprie regole tecniche certe che vengono utilizzate, soprattutto, al fine di garantire un determinato posizionamento.

Infatti, il posizionamento di un sito web nell’ambito di una lista di risultati offerti da uno dei vari motori di ricerca, trae origine da molteplici fattori. Alcuni di questi dipendono dallo stesso sito web, quali, ad esempio, la costruzione del sito, la tematica, i contenuti, e gli aggiornamenti. Altri fattori, invece, sono dipendenti da elementi esterni, posto che il servizio di motore di ricerca online è gestito da un soggetto terzo con il quale, come anticipato, il consulente di SEO è inevitabilmente tenuto ad interagire. Nei contratti di SEO, si usa distinguere tra “ottimizzazione on-page”, la quale racchiude tutte le azioni attuate sul sito stesso (modifiche dei contenuti, titoli, studio sulle parole chiave, organizzazione dei menù e dei link, ecc.) e “ottimizzazione off-page”, che serve invece a perfezionare la visibilità online del sito, la quale include la redazione di articoli pubblicitari, lo scambio di link,  eventuali interventi sui blog o sui forum, la creazione di pagine specifiche sui social network per la promozione del sito.

Inoltre, non esistono tempistiche certe per analizzare gli eventuali miglioramenti del posizionamento online, né strumenti tecnici idonei a consentire una semplice valutazione del risultato delle azioni poste in essere dal consulente SEO. Appare quindi evidente, come tale consulente si obbligherà a garantire un livello di professionalità adeguato nell’erogazione del servizio, impegnandosi a porre in essere tutte le attività che rientrano nelle proprie competenze al fine di soddisfare le richieste del cliente, evidenziando come tutte le obbligazioni a suo carico siano, in ogni caso, di mezzi e non di risultati. Infatti, le obbligazioni che il consulente SEO si assume nei confronti del cliente, saranno determinanti al fine del buon esito del rapporto.

Quanto al contenuto dell’accordo, il contratto deve, innanzitutto, chiarire le esigenze e gli obiettivi del cliente in termini di mercato e definire in cosa, nello specifico, consisterà il suo operato. In seguito, al fine di predisporre una strategia, il consulente dovrà analizzare il contenuto, la struttura ed i dettagli del sito web; esaminare il grado di concorrenza online relativo al settore d’interesse; valutare le statistiche e riconoscere eventuali errori che sfavoriscono il posizionamento. È bene che nel contratto vengano altresì chiariti, ove possibile, gli aspetti tecnici del servizio che verrà prestato dal consulente al fine di rendere il più chiaro possibile per ambedue le parti l’oggetto dell’accordo contrattuale che intendono concludere.

Alla luce di quanto sopra esposto, assoggettare il pagamento della prestazione al raggiungimento di un obiettivo prestabilito, appare, per questa tipologia di contratti, del tutto inefficace. In tal senso, una soluzione può essere quella di prevedere modalità di pagamento alternative, come ad esempio la rateizzazione, in modo da consentire al cliente di prendere atto dell’operato del consulente SEO.

In relazione, invece, alla durata e all’esercizio del diritto di recesso, potrebbe risultare utile prevedere una clausola che regoli l’ipotesi in cui, sulla base di un esame tecnico di fattibilità, la fornitura del servizio di posizionamento non possa essere effettuata secondo quanto indicato al cliente, ed in tal caso ambedue le parti potranno recedere dal contratto senza che sia dovuto il pagamento di alcuna penale o indennizzo.

Ancora, trattandosi di un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività espressione dell’ingegno che si concretizzano in attività immateriale percepibile, sarà fondamentale inserire delle previsioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, sarà indispensabile intervenire sulla riservatezza, considerato che alla conclusione di un tale accordo negoziale segue lo scambio di informazioni confidenziali, notizie ed altri dati, tanto più che si tratta comunque di servizi per i quali vengono utilizzati programmi informatici e banche dati.

Dunque, non è facile per il professionista misurarsi con questa tipologia di contratto innovativo, soprattutto nell’ottica di tutelare allo stesso modo entrambe le parti dell’accordo.

Dott.ssa Priscilla Casoni

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