Sporchi, cari e maleducati, specie il proprietario. Solo se i camerieri vi conoscono e sanno che riceveranno una buona mancia allora eviteranno di lasciare i vostri piatti a freddarsi (..) Ho trovato persino uno scarafaggio nella pasta che poi mi è stato ‘per sbaglio’ anche addebitato in conto (..) Da evitare assolutamente, è la faccia più brutta che Venezia possa offrire (..)’

Questo è il testo apparso in un post, pubblicato da un viaggiatore (o presunto tale), sul portale TripAdvisor; il Tribunale di Venezia, con provvedimento d’urgenza del 24.2.2015, ne ha ordinato la rimozione in quanto diffamatorio “non frutto di reale esperienza da parte del recensore” e, quindi, preordinato “a danneggiare il ricorrente e, in particolare a fornire agli occhi del pubblico una artefatta rappresentazione delle caratteristiche dello stesso.” Nella sua pronuncia, l’autorità giudiziaria ha chiarito che il portale ha l’obbligo “di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie ovvero quelle che non appaiono essere state postate da ‘veri viaggiatori’” e di rispondere “degli eventuali illeciti commessi dal recensore (..) allorquando, con la propria condotta omissiva, magari anche solo di tipo colposo, abbia facilitato/favorito l’illecito altrui”.

Le recensioni pubblicate sui siti web e relative alla qualità delle prestazioni offerte da alberghi e ristoranti o alle caratteristiche e valutazioni sui prodotti offerti in vendita accompagnate dal giudizio espresso dai consumatori sono oggetto di ampio dibattito.

Un solo giudizio, negativo o positivo, quand’anche netto, non può da solo determinare un reale sviamento di clientela o un incremento della stessa, ma quel giudizio incide direttamente sia sul ranking delle strutture, che sul rating complessivo che ne determina la popolarità. Ne consegue che le finte recensioni, soprattutto quelle dispregiative, possono essere gravemente lesive dell’onore e della reputazione del soggetto recensito.

La recensione oggetto di censura, secondo il giudice, lascia presupporre una abitualità di frequentazione del locale recensito del tutto incompatibile con la negativa recensione postata; inoltre, la spontaneità della stessa sembrerebbe esclusa dal fatto che dopo una prima eliminazione del messaggio, lo stesso sia stato reinserito solo pochi giorni dopo.

Pertanto, onde evitare che la presenza della recensione possa aggravare la lesione dell’onore e della reputazione del ricorrente, in via cautelare, ne è stata ordinata la rimozione.

Nel motivare la sua decisione, il giudice si è espresso in termini di garanzia minima di controllo del portale circa l’autenticità delle recensioni pubblicate. Garanzia minima “in rapporto alla possibilità che a mezzo di notizie false venga aggredita l’altrui onorabilità e reputazione” imposta, altresì, dalla metodologia di pubblicazione delle recensioni che nella sostanza assicura, almeno in prima battuta, l’anonimato del recensore.

TripAdvisor è un prestatore di servizi digitali, l’analisi del provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia non può prescindere da un breve esame del regime di responsabilità dei fornitori dei servizi digitali, ai sensi della Direttiva 2000/31/CE (recepita con Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70) ed, in particolare, del considerando 42 che prevede espressamente ‘deroghe alla responsabilità’ che riguardano ‘esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti’ al compimento di attività di memorizzazione di dati con caratteristiche di ‘neutralità’, ‘automaticità e passività’.

Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso l’applicabilità delle suddette deroghe e ha accertato, ex art. 2043 c.c., l’obbligo in capo a TripAdvisor di prevenire il danno in ragione del fatto che il portale “conosce” e “controlla” le informazioni memorizzateagendo quale erogatore di un servizio integrato” ed in particolare, quale soggetto che offe i propri servizi agli utenti anche attraverso la “rielaborazione delle informazioni offerte dai recensori”. Si tratta di una conclusione cui è recentemente giunta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in un provvedimento reso nei confronti del sito, nell’ambito del quale è stato accertato come il modello di business sviluppato presuppone anche e soprattutto un’attività di classificazione e sistematizzazione delle informazioni del tutto incompatibile con le pretese caratteristiche di neutralità dei servizi erogati.

Per il portale, dunque, nessuna deroga all’ordinario regime di responsabilità civile.

Avv. Ginevra Proia

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