Il Tribunale di Milano, Impresa “A”, con ordinanza del 12 aprile c.a. ha accolto integralmente le richieste inibitorie di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. aventi ad oggetto la richiesta di blocco dell’accesso al noto portale web “Italiashare” da parte degli Internet Service Provider (ISP) italiani che forniscono l’accesso ad Internet.

Già il 24 luglio 2017, la stessa sezione Impresa “A” aveva ordinato ad alcuni dei più noti access provider di impedire l’accesso ai propri utenti al sito web “Dasolo” e, in accoglimento delle richieste del noto editore italiano, nonché in linea con altre precedenti decisioni dello stesso Tribunale (emesse all’esito di iniziative giudiziarie di Mediaset Premium S.p.A.), aveva tracciato il perimetro del detto ordine estendendo l’inibitoria a “tutti i siti con nome di dominio di secondo livello “dasolo”, indipendentemente dal top level domain adottato”.

Veniva quindi confermata la liceità di una richiesta inibitoria che comprendesse non solo il nome a dominio esistente ma anche “tutti i siti con nome di dominio di secondo livello” uguali a quello esistente al tempo dell’ordine ma “indipendentemente dal top level domain adottato” (per i dettagli si veda qui).

Evidentemente tale ordine non copriva anche le ipotesi in cui il gestore del sito in questione mutasse non solo il top level domain (“TLD”) ma anche il nome di dominio di secondo livello: come infatti accaduto nel caso di specie (poco dopo il sito “Dasolo” assumeva la denominazione “Italiashare”).

Da qui la nuova iniziativa di Mondadori che ha provato ad allargare ulteriormente le maglie degli ordini inibitori già ottenuti per ottenere un provvedimento che includesse anche i siti “alias” da intendersi non più come quelli con stesso nome a dominio di secondo livello e diverso TLD, ma come tutti i siti che –indipendentemente dal nome di dominio di secondo livello- riconducano alle medesime violazioni.

In un primo momento il Tribunale ha accolto parzialmente le richieste dell’editore concedendo, inaudita altera parte,un’injunction limitata ai siti con nome di dominio di secondo livello uguali a quello esistente al tempo dell’ordine e diversi solo nel TLD.

All’esito del procedimento cautelare, invece, il Giudice ha ordinato agli ISP, “nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, di adottare le più opportune misure tecniche al fine di impedire, ai destinatari dei rispettivi servizi, l’accesso al portale che mette a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento e relativi ai Periodici, sia attraverso il nome di dominio “Italiashare.net che attraverso i siti “alias”, raggiungibili attraverso qualsiasi nome a dominio, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione (a mezzo PEC o raccomandata a.r.) della specifica segnalazione delle violazioni denunciate dalla ricorrente”.

Tanto sulla base delle seguenti considerazioni: “tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ritiene questo tribunale che sia compatibile con il divieto dell’obbligo generale di sorveglianza, proporzionata e allo stesso tempo efficace una misura che ordini agli internet service provider di impedire l’accesso ai medesimi contenuti già accertati illeciti -perché relativi alle comunicazione al pubblico, senza autorizzazione dell’avente diritto, dei diritti esclusivi della ricorrente relativi ai Periodici- e ciò a prescindere dal nome di dominio, che continua a mutare, per deliberata e palesata volontà dell’autore dell’illecito. Un diverso comando che circoscrivesse l’ordine ad un preciso nome a dominio sarebbe nel caso di specie inutiliter dato, considerato che, in breve volgere di tempo, l’autore dell’illecito ha modificato ripetutamente il nome a dominio ed è verosimile, considerata la manifestata volontà, che alla data di emissione del provvedimento la denominazione del sito sia nuovamente cambiata. Un ordine che riguardi il contenuto illecito, colpendo anche i siti alias, è allora, nel caso in esame, l’unico ordine che “abbia l’effetto di impedire o almeno di rendere difficilmente realizzabile le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiarne seriamente gli utenti di internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa ingiunzione” (cfr caso cit. Telekabel, punto 64).

Un ordine dunque di ampia portata che si pone l’obiettivo di garantire una tutela effettiva ai diritti autorali fatti valere da Mondadori ma sempre nel rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità delle misure inibitorie: come si legge nella motivazione, il Tribunale ha fondato tale decisione sulle chiare indicazioni fornite sia dalla Corte di Giustizia europea (i.e. causa C‑314/12, Telekabel) sia dalla Commissione UE che, con Comunicazione del 29.11.2017 sull’interpretazione della direttiva enforcement, ha espressamente ammesso la piena liceità delle c.d. ingiunzioni “dinamiche”: “ingiunzioni che possono essere emesse, ad esempio, nei casi in cui lo stesso sito web diventa disponibile immediatamente dopo l’emissione di un’ingiunzione con un indirizzo IP o un URL differenti, che sono formulate in modo tale da includere anche il nuovo indirizzo IP o l’URL senza che si renda necessario un nuovo procedimento giudiziario per ottenere una nuova ingiunzione”.

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