Con l’atteso parere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino in merito alla causa promossa da VCAST Limited (Vcast) contro Reti Televisive Italiane s.p.a. (RTI), l’Avvocato Generale della CGUE (Causa C-265/16), ha chiarito quando la videoregistrazione in cloud può considerarsi lecita. Con il nome «cloud computing», ci si riferisce all’accesso, attraverso una rete di telecomunicazione (Internet), on demand, a risorse informatiche condivise dove l’utente non acquista né noleggia attrezzature informatiche concrete, ma utilizza, sotto forma di servizi, le risorse dell’infrastruttura appartenente a un terzo.

Nel caso specifico, la Vcast fornisce un servizio di registrazione online di emissioni televisive, liberamente accessibili per via terrestre nel territorio italiano, mediante captazione “del segnale televisivo diffuso per via terrestre (mediante onde hertziane) e registra la fascia oraria scelta dall’utente sul supporto di memorizzazione su cloud da quest’ultimo indicato”.

In linea di principio, afferma l’AG, “fintantoché è l’utente ad assumere l’iniziativa della riproduzione e a definirne l’oggetto”, l’eccezione per copia privata può ritenersi applicabile anche se effettuata in un’area di memorizzazione sul cloud (punto 28).

Il nodo della questione è però verificare quale sia la modalità di accesso all’oggetto della riproduzione, se cioè tale accesso avvenga in modo lecito o meno: “il beneficio dell’eccezione per copia privata è subordinato alla liceità della fonte della riproduzione” (punto 32); l’oggetto della stessa, quindi, non deve essere contraffatto o piratato (punto32).

Quindi, prima di avere il diritto di effettuare una riproduzione per il proprio uso privato, l’utente deve aver avuto accesso in modo lecito all’opera di cui trattasi (punto 33).

Ebbene, nel caso specifico, afferma l’AG, tale condizione non è soddisfatta in quanto la VCAST mette a disposizione dei propri utenti le emissioni degli organismi televisivi italiani -il che costituisce una forma di comunicazione al pubblico- senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore (punto 41). Quindi, mentre l’atto di riproduzione stesso può, in linea di principio, beneficiare dell’eccezione per copia privata, così non avviene per l’atto preliminare di abusiva messa a disposizione che costituisce la fonte di tale riproduzione: “Affinché l’intera operazione sia lecita, la messa a disposizione deve dunque essere lecita, in quanto la sua illiceità escluderebbe l’applicazione dell’eccezione” (punto 40).

A ragionare diversamente “gli organismi televisivi sarebbero privati della tutela dei propri diritti d’autore a causa della possibilità di accedere liberamente alle loro emissioni” (punto 44) tant’è che la Corte Ue ha ripetutamente stabilito che la comunicazione al pubblico di emissioni televisive, da parte di soggetti diversi dagli operatori iniziali, attraverso diversi strumenti di diffusione e diretta ad un pubblico “nuovo”, necessita della iniziale autorizzazione del titolare dei diritti (punti 46-51, per approfondimenti vd. http://www.diritto.it/docs/38377-la-cgue-sulla-nozione-di-comunicazione-alpubblico).

In conclusione, afferma l’AG, un servizio come quello di Vcast è incompatibile con la ratio dell’eccezione per copia privata e con il “test a tre fasi” previsto dall’articolo 5, para 5, della Direttiva 2001/29: “nel caso di copie di opere provenienti da fonti illegali, la Corte ha dichiarato che l’applicazione dell’eccezione per copia privata arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato ai titolari dei diritti d’autore, in quanto sarebbero obbligati a tollerare, oltre all’uso delle opere nella sfera privata degli utenti, atti di pirateria” (punto 64). Inoltre un siffatto servizio sarebbe incompatibile con il diritto al normale sfruttamento delle emissioni da parte dell’organismo televisivo: perché “la registrazione di un’emissione televisiva consente, in primo luogo, di guardare tale emissione al di fuori della fascia oraria nella quale è stata programmata e, in secondo luogo, di conservarne una copia per guardarla una seconda volta o per trasferirla su un apparecchio diverso dal televisore, ad esempio su un apparecchio portatile. Ciò costituisce dunque un servizio aggiuntivo rispetto alla radiodiffusione iniziale. Gli organismi televisivi potrebbero voler fornire essi stessi un simile servizio, così sfruttando le opere di cui detengono i diritti e ricavandone ulteriori introiti. Il fatto che tale servizio sia fornito dalla VCAST senza l’autorizzazione di detti organismi televisivi arreca dunque pregiudizio a tale forma di sfruttamento delle opere” (punto 67).

Non solo, correttamente evidenzia l’AG che un servizio siffatto integra gli estremi della concorrenza sleale: “La VCAST è in concorrenza diretta con tali organismi nel mercato pubblicitario. Dal momento che la VCAST sfrutta senza autorizzazione opere i cui diritti d’autore sono detenuti da detti organismi televisivi, tale concorrenza diviene sleale. Autorizzare una siffatta concorrenza mediante il meccanismo dell’eccezione per copia privata sarebbe necessariamente in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere di cui trattasi” (punto 68).

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